A chi è rivolto
Agli stranieri aventi la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea o ad uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera .
Per ottenere l'attestato tali cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 ed in particolare di essere in una delle seguenti condizioni:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
c) iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
d) familiare (coniuge, discendente in linea retta fino a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, ascendente in linea retta a carico e quelli del coniuge) che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiorno ai sensi delle lettere a), b) o c).
Descrizione
Per registrare lo stato civile e la composizione della famiglia è obbligatorio presentare copia degli atti originali, tradotti e legalizzati che comprovino lo stato di fatto.
L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Esso sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l'attestato.
Copertura Geografica
Comune di Brissogne
Come fare
Compilare i modelli scaricabili nella sezione "MODELLI FINES"
Per ottenere il rilascio dell'attestato di soggiorno occorre essere residente nel Comune e presentare apposita domanda corredata della documentazione prevista a seconda del requisito posseduto.
Lavoratore comunitario dipendente (Art. 7, lett. A):
- contratto di lavoro (o lettera di assunzione) in originale
- dichiarazione recente del datore di lavoro attestante che il dipendente è ancora assunto
- ricevuta della comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego (ricevuta telematica o ricevuta della raccomandata con ricevuta di ritorno o copia della comunicazione consegnata a mano, con timbro del Centro per l'Impiego) oppure ricevuta denuncia INPS per badanti, colf e similari.
Lavoratore comunitario autonomo (art.7, lett. A):
- certificato di iscrizione C.C.I.A.A.
Disponibilità di mezzi economici (art.7, lett. B):
- dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e/o per i propri familiari
- assicurazione sanitaria italiana che copra tutti i rischi nel territorio italiano di durata annuale o documento equivalente quali a titolo di esempio:
- il Pensionato può presentare il modello S1 che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari
- il dipendente di una ditta estera che è in Italia per lavoro può presentare il modello E106 rilasciato dal Paese di origine che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari.
Studente (art.7, lett. c):
- certificato di iscrizione/frequenza presso un istituto pubblico o privato
- dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari con indicazione della fonte del reddito dichiarato e ogni elemento utile a consentire eventuali verifiche della dichiarazione resa
- - assicurazione sanitaria italiana per sé e per eventuali familiari che copre tutti i rischi in materia sanitaria di durata annuale o comunque uguale al corso di studi o di formazione frequentato, oppure Modello E106 rilasciato dal Paese di origine.
Familiare comunitario di un dipendente o di un lavoratore autonomo comunitario (art. 7, lett. D):
- documentazione tradotta e legalizzata o modello plurilingue che attesti la qualità di familiare (coniuge, figlio fino ai 21 anni o discendente comunque a carico del comunitario o del coniuge, genitore a carico del comunitario o del coniuge)
- documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente o autonomo come sopra indicato
- dichiarazione attestante la vivenza a carico.
Cosa serve
È necessario:
- far riferimento alla documentazione allegata
- far riferimento all'Ufficio
Cosa si ottiene
Attestazione di soggiorno
Tempi e scadenze
Per la certificazione occorrono circa 30 gg.
Validità documentazione rilasciata
a tempo indeterminato, purché permangano i requisiti previsti per il rilascio dell'attestato di soggiorno
Quanto costa
n° 2 Marca da bollo da € 16,00 (una per l'istanza, l'atra per l'attestazione).
Accedi al servizio
Far riferimento all'ufficioOppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Riferimenti legislativi (Normativa)
D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e ss.mm.
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Direttiva 2004/38/Ce
Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Allegati
Dichiarazione assicurazioneDescrizione procedimento
Informazioni per rilascio dell'Attestazione di regolarità di soggiorno
Dichiarazione situazione economica
Dichiarazione datore di lavoro
Pagina aggiornata il 24/07/2024